Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Oggetto della presente procedura è la domanda di ricusazione presentata in questa procedura VR1 26 23 dall’istante nei confronti del convenuto in qualità di potenziale giudice nel procedimento principale VR1 26 21, precedentemente
E. 1.2 La tempestività (“entro dieci giorni dal momento in cui ne hanno preso atto”, art. 6b cpv. 3 LGA, cfr. act. B.1) e la legittimazione dell’istante per quanto riguarda la censura che verte sul motivo di ricusazione di cui all’art. 6a cpv. 1 lett. f LGA sono date (art. 6b cpv. 3 LGA), in quanto solo con la ricezione della decisione del Tribunale federale 1C_109/2026 in data 22 maggio 2026 l’istante poteva formulare tale domanda di ricusazione. La forma dell’istanza (art. 6b cpv. 3 e art. 38 LGA) non dà adito a critiche. Al contrario la seconda censura che verte sul motivo di ricusazione di cui all’art. 6a cpv. 1 lett. b LGA è da considerare come tardiva, in quanto l’istante era già a conoscenza di tale potenziale motivo di ricusazione durante la precedente procedura VR1 25 32 (la quale, come è noto, è stata sostituita dall’attuale procedura VR1 26 21 in seguito alla cassazione da parte del Tribunale federale della sentenza VR1 25 32 del 1° dicembre 2025) e avrebbe quindi dovuto fare valere tale motivo in tale sede. Ne consegue che tale censura è inammissibile in quanto tardiva e verrà solo brevemente trattata a titolo abbondanziale. 2. Controverso è se sia dato un motivo di ricusazione nella persona del convenuto ai sensi dell’art. 6a LGA, per quanto riguarda la nuova sentenza da esperire nella procedura VR1 26 21, in seguito alla cassazione della sentenza VR1 25 32, operata dal Tribunale federale per mezzo della sentenza 1C_109/2026 del 6 maggio 2026.
E. 3 L’art. 191c Cost. stabilisce inequivocabilmente, che le autorità giudiziarie, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, sono indipendenti e soggette esclusivamente alla legge. Le persone incaricate di prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano, ai sensi dell’art. 6a LGA, d’ufficio o su richiesta, qualora sussista uno dei motivi di ricusazione di cui al cpv. 1 lett. a-e, oppure qualora, in base ad altre circostanze, appaiano prevenute (art. 6a cpv. 1 lett. f LGA). L’art. 6a LGA garantisce il diritto di ricusare un giudice che si trovi in una situazione di conflitto di interessi nella stessa misura prevista dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 cpv. 1 CEDU. Ai sensi dei due articoli, ogni persona ha diritto che la propria causa venga giudicata da un giudice imparziale, non prevenuto e obiettivo, senza l’influenza di circostanze estranee alla causa. La garanzia del giudice costituzionale è violata qualora, da un punto di vista oggettivo, sussistano circostanze suscettibili
E. 3.7 con rinvii). In altre parole, nel valutare un’istanza procedurale, il giudice deve aver già adottato una posizione tale da non essere più aperto a una diversa valutazione della situazione di fatto e di diritto e così che non possa più essere considerato aperto l’esito del procedimento (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1, 131 I 113 consid. 3.4 con rinvii, 131 I 24 consid. 1.2). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito, che non entra in merito a richieste di ricusazione motivate in modo inappropriato o di natura querulatoria e quindi inammissibili, specialmente quelle motivate esclusivamente con la partecipazione a una precedente decisione negativa (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_264/2022 del 23 giugno 2022 consid. 2, 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.2).
E. 4 / 12 di giustificare l’apparenza di una sua prevenzione e far sorgere il rischio di parzialità. Secondo la giurisprudenza, si presume l’esistenza di parzialità e di prevenzione in questo senso, qualora sussistano circostanze che, da un punto di vista oggettivo, risultino atte a suscitare diffidenza nell’imparzialità di un membro del collegio giudicante. Tali circostanze possono avere origine da un determinato comportamento della persona in questione o da determinate circostanze esterne di natura funzionale e organizzativa. Non è necessario che la persona sia effettivamente prevenuta, è sufficiente che vi sia l’apparenza oggettivamente giustificata (cfr. DTF 147 I 173 consid. 5.1, 142 III 732 consid. 3.3, 141 IV 178 consid. 3.2.1, 140 I 326 consid. 5.1 e 140 I 240 consid. 2.2 tutte con rinvii). L'art. 30 cpv. 1 Cost. mira a contribuire, nel singolo caso, alla trasparenza necessaria per la procedura e rendere possibile così una sentenza corretta e giusta (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2025 del 6 novembre 2025 consid. 5.2 con rinvii).
E. 4.1 Motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lett. f LGA (“altri motivi”)
E. 4.1.1 L’istante ritiene che il Tribunale federale nella sentenza 1C_109/2026 avrebbe accertato che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo manifestamente insostenibile degli articoli di legge, la cui portata sarebbe stata giudicata risultante in modo chiaro dai testi legislativi, incorrendo così due volte nell’arbitrio, ciò che per l’istante non sarebbe comprensibile. L’istante aggiunge che il convenuto avrebbe inoltre omesso di applicare d’ufficio degli articoli. Il Tribunale federale avrebbe accertato che il Tribunale d’appello si sarebbe scostato dalla propria giurisprudenza, senza però invocare un cambiamento intervenuto nel frattempo. Inoltre l’istante ritiene che il convenuto avrebbe ripartito le spese giudiziarie in modo arbitrario, nonché sarebbe mancata la proporzionalità nel fissarne l’ammontare; infatti la decisione sarebbe stata identica a quella con motivazione breve ma le spese sarebbero risultate raddoppiate, sebbene il “prezzo di base” sarebbe già stato insolitamente alto. L’istante ritiene poi che la sentenza VR1 25 32 avrebbe presentato gravi errori di applicazione del diritto, di interpretazione del petito e di rilevamento della fattispecie. Le crasse e ripetute violazioni del diritto costituzionale accertate dal Tribunale federale non potrebbero essere semplici sviste o errori interpretativi, ma sarebbero da supporre quali intenzionali. Oltre ai rapporti di amicizia e conoscenza, tali crasse e ripetute violazioni citate renderebbero il convenuto non idoneo a partecipare al nuovo giudizio sulla causa. Solo nella replica l’istante aggiunge che l’annullamento di una decisione da parte dell’istanza superiore non comporterebbe in modo sistematico un’apparenza di prevenzione da parte dell’autorità inferiore e non giustificherebbe perciò di regola
E. 4.1.2 Il convenuto ritiene nella presa di posizione che la circostanza che un tribunale superiore annulli una sentenza dell’istanza inferiore non potrebbe comportare sistematicamente che presso quest’ultima vi siano elementi idonei a suscitare l’apparenza di una prevenzione; altrimenti sussisterebbe un obbligo di ricusazione incondizionato da parte del corpo giudicante. Secondo il convenuto l’istante gli rimprovererebbe diverse violazioni, senza fornire alcuna prova in tal senso e non renderebbe plausibile la presenza di fatti determinanti un obbligo di ricusazione (vedi accenno alle “crasse e ripetute violazioni” che lo renderebbero “non idoneo”). Le lamentele dell’istante sarebbero pertanto in ogni caso infondate e l’istanza andrebbe respinta.
E. 4.1.3 Nelle parti può sorgere un certo timore di parzialità, e di conseguenza, diffidenza nei confronti del tribunale, qualora singoli membri del tribunale si siano già occupati una volta in un procedimento precedente della specifica controversia (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1). Nel caso di una partecipazione di un giudice a più fasi di uno stesso procedimento, si pone la domanda se un giudice, grazie alla sua collaborazione alle decisioni precedenti, si sia già espresso su determinati punti in una misura tale, che non lo facciano più apparire imparziale e, di conseguenza, non facciano più apparire la procedura aperta (cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.4, 126 I 68 consid. 3c). Il Tribunale federale ha elaborato diversi criteri per valutare se, concretamente, una persona che abbia partecipato a più fasi di uno stesso procedimento, debba ricusarsi. Occorre tenere conto, in particolare, in quali circostanze di fatto e procedurali la persona più volte incaricata si sia occupata in precedenza della questione, quali domande debbano essere risolte nelle singole fasi del procedimento e in che misura siano simili o correlate tra loro. Occorre inoltre considerare l’ampiezza del margine di apprezzamento nella valutazione delle questioni giuridiche che si pongono nelle due fasi e, se del caso, l’importanza della rispettiva decisione per l’ulteriore svolgimento della procedura. Determinante è infine, con quale fermezza si sia espresso il giudice in merito alle domande in
E. 4.1.4 L'organizzazione della giustizia cantonale può comportare che una persona sia chiamata a occuparsi più volte della stessa controversia. Un procedimento conforme allo stato di diritto presuppone di norma che un giudice emetta provvedimenti procedurali già prima della decisione di merito vera e propria (per es. decisione relativa al patrocinio gratuito, decisione sulle misure cautelari, disposizione di atti istruttori; cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.6; sentenza del Tribunale federale 8C_555/2007 del 31 luglio 2008 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza, la partecipazione a una decisione incidentale in materia di misure cautelari non è di per sé sufficiente, per far sorgere l’apparenza di prevenzione nel successivo procedimento principale (cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.6; sentenza del Tribunale federale 1C_659/2021 dell’11 luglio 2023 consid. 2.2 con rinvii). Inoltre il Tribunale federale ha già giudicato, che se una sentenza è stata annullata in sede di appello, il giudice non è considerato prevenuto nel nuovo procedimento dell’istanza inferiore a causa della sua precedente partecipazione al procedimento (cfr. DTF 114 1A 50 consid. 3d, 113 Ia 408 consid. 2, vedi anche sentenze del Tribunale federale 4F_27/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 1.3, 4F_18/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 1.4). Il Tribunale federale ha inoltre escluso qualsiasi prevenzione nel caso di un giudice che aveva respinto la richiesta di gratuito patrocinio, perché riteneva che le pretese fossero prive di probabilità di successo (cfr. DTF 131 I 113 consid.
E. 4.1.5 Non è possibile stabilire generalmente se sussista una prevenzione preliminare inammissibile di un giudice tale da pregiudicare l’esito del procedimento; occorre piuttosto valutare singolarmente, alla luce di tutte le circostanze di fatto e procedurali, se la questione giuridica da decidere nel caso concreto risulti ancora aperta nonostante sia già stata oggetto di un precedente esame (cfr. DTF 133 I 89 consid. 3.2, 131 I 113 consid. 3.4, 126 I 68 consid. 3c).
E. 4.1.6 Basandosi sulle sentenze del Tribunale federale appena citate, appare generalmente lecito che, in seguito alla cassazione da parte del Tribunale federale della precedente sentenza VR1 25 32 (sfociata nella nuova procedura VR1 26 21), il convenuto possa nuovamente operare come giudice nella procedura VR1 26 21. In effetti il Tribunale federale ha già giudicato che se una sentenza è stata annullata in sede di appello, il giudice non è considerato prevenuto nel nuovo procedimento di primo grado a causa della sua precedente partecipazione al procedimento (cfr. tra le altre DTF 114 1A 50 consid. 3d). Volendo valutare individualmente la fattispecie, occorre stabilire se la questione giuridica risulti concretamente ancora aperta nonostante sia già stata oggetto di un precedente esame, quindi se il giudice si sia già espresso su determinati punti in una misura tale, da non apparire più imparziale. Per poter statuire in merito a ciò, occorre fare capo ai sopracitati criteri elaborati dal Tribunale federale.
E. 4.1.7 Tenendo conto delle circostanze di fatto e procedurali, non risulta insolito, che a livello cantonale, un giudice, in particolare se di lingua italiana (vista l’incidenza più bassa di casi e quindi il minor numero di persone italofone impiegate), possa essere chiamato a giudicare ancora sulla stessa fattispecie in seguito a una decisione di cassazione. Tale costellazione può risultare anche abbastanza frequente e, tenuto conto delle già acquisite conoscenze del dossier da parte del giudice, in tal caso l’efficienza procedurale prevarrebbe in maniera positiva, anche per le parti coinvolte. Vero è che nel caso concreto (VR1 26 21), codesto Tribunale ha da esprimersi nuovamente in merito a determinati argomenti già tematizzati nella sentenza VR1 25 32. D’altronde in questo caso, è da sottolineare in modo positivo che, se il convenuto si dovesse chinare una seconda volta sulla fattispecie, vista la decisione di cassazione dell’istanza superiore, egli avrebbe già un quadro giuridico da seguire. Quindi il rischio di incorrere in una decisione illecita sarebbe praticamente inesistente, in quanto il margine di apprezzamento risulterebbe ridotto. Infine è da notare che, visto che il convenuto nella sentenza VR1 25 32 spesso non si è del tutto espresso o si espresso in maniera succinta (cfr. “succintamente addotto”, “ha lasciato indecisa la questione”, “senza confrontarsi con la portata dell’art. […]” cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_109/2026 del 6 maggio 2026 consid. 5.3.3 e 5.3.4), non risulta che egli si sia espresso né con particolare fermezza, né in maniera così approfondita da rendere difficile una nuova diversa analisi materiale. Quindi anche in tal senso non risulta esserci un particolare pericolo per l’apparenza di una sua prevenzione e per il rischio di parzialità. Infine va ricordato che anche un giudice, in quanto dispone di un margine d’apprezzamento, può esprimere un giudizio con il quale l’istanza superiore non sarà d’accordo (o che reputi addirittura arbitrario), senza che ciò
E. 4.1.8 L’istante dal canto suo apporta diversi argomenti. Egli ritiene che il convenuto avrebbe ripartito le spese giudiziarie in modo arbitrario nonché sarebbe mancata la proporzionalità nel fissarne l’ammontare. Si sottolinea che anche in tal caso il giudice incaricato ha un ampio margine di apprezzamento (cfr. art. 72, 73 e 75 LGA). Inoltre l’istante al riguardo non apporta degli argomenti giuridici precisi, motivo per cui non risulta dato commentare le spese allocate dal convenuto nella sentenza VR1 25 32 (e tali spese non sono state commentate nella sentenza del Tribunale federale 1C_109/2026 del 6 maggio 2026 consid. 6). L’argomento avanzato non comporta di per sé un motivo di ricusazione. L’istante ritiene poi che la sentenza VR1 25 32 avrebbe presentato gravi errori di applicazione del diritto, di interpretazione del petito e di rilevamento della fattispecie. Non è dato sapere a cosa si riferisce esattamente l’istante, in quanto egli non specifica maggiormente, motivo per cui non si commenta ulteriormente tale lamentela. Lo stesso vale per le supposte violazioni intenzionali del diritto costituzionale da parte del convenuto (vedi “crasse e ripetute violazioni” che lo renderebbero “non idoneo”). Ci si riallaccia a quanto ritenuto dal convenuto al riguardo, il quale ritiene che l’istante non fornirebbe alcuna prova in tal senso e men che meno a sostegno di una ricusazione. Si ricorda a titolo generale che ogni giudice è diverso: ha il suo vissuto, appartiene a un partito politico, ha le sue passioni e passatempi, ha un suo luogo di provenienza, parla una determinata lingua, ecc. Tale vissuto differente può (giustamente) influire nel giudizio di una fattispecie laddove c’è margine di apprezzamento e non costituisce sicuramente un motivo di ricusazione. Infine rettamente il convenuto sostiene che l’annullamento di una decisione da parte dell’istanza superiore non comporta in modo sistematico che presso l’istanza inferiore vi siano elementi idonei a suscitare l’apparenza di una prevenzione e non giustifica perciò un’istanza di ricusazione.
E. 4.1.9 In ragione di quanto sopra esposto, non risulta dato un motivo di ricusazione a carico del convenuto ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lit. f LGA per la procedura VR1 26
21. Di conseguenza, la richiesta di ricusazione basata sull’articolo citato deve essere respinta.
E. 4.2 Motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lett. b LGA (rapporti di amicizia o di inimicizia)
E. 4.2.1 L’istante ritiene nel ricorso che il convenuto avrebbe un noto rapporto di amicizia con l’avv. C._____ di D._____, membro del Consiglio direttivo dell’associazione convenuta nella procedura VR1 25 32, ora procedura VR1 26 21. Inoltre il convenuto conoscerebbe di persona anche l’istante, sebbene non ci sarebbe inimicizia. Egli nella replica specifica che i due rapporti personali citati sarebbero da ritenere quali ulteriori motivi di plausibilità di una (apparente) prevenzione.
E. 4.2.2 Il convenuto, richiamando la sentenza VR1 25 32, sottolinea che in tale procedura l’istante non avrebbe formulato una richiesta di ricusazione (riguardante i particolari rapporti di amicizia) che ossequiasse ai requisiti dell’art. 6b cpv. 3 LGA e per conseguenza la qui trattata istanza sarebbe tardiva e irricevibile. L’asserita circostanza che vi sarebbe un noto rapporto di amicizia con l’avv. C._____, non sarebbe sufficiente per ritenere la presenza di motivi di ricusazione ai sensi dell’art. 6a cvp. 1 lett. b LGA. Tale articolo esigerebbe un particolare rapporto di amicizia, qui non dato. Le lamentele generiche dell’istante sarebbero in ogni caso infondate.
E. 4.2.3 Si sottolinea che l’analisi della censura in questione è esperita a titolo puramente abbondanziale, in quanto un tale motivo di ricusazione avrebbe dovuto già essere fatto valere in corso di procedura VR1 25 32 ed è quindi in questa procedura da considerare tardivo.
E. 4.2.4 L’art. 6a cpv. 1 lett. b LGA prevede che le persone che devono prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano d'ufficio o su richiesta in procedure nelle quali hanno rapporti particolari di amicizia o di inimicizia con una parte o un danneggiato o con un'altra persona interessata dal procedimento. Circostanze particolari, per esempio per quanto riguarda il rapporto tra un giudice e un rappresentante di una parte, che possano giustificare l’apparenza oggettiva di parzialità del primo e comportarne la ricusazione, possono riferirsi sia a un rapporto particolarmente amichevole sia a uno particolarmente ostile. Secondo la giurisprudenza, in tali circostanze si può tuttavia presumere un pregiudizio del giudice solo con cautela e in presenza di circostanze particolari. Una tale parzialità sussiste, quando l’intensità e la qualità della relazione contestata si discostano da quanto socialmente accettato, come ad esempio in presenza di cameratismo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_408/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 2.1 con rinvii).
E. 4.2.5 I giudici non possono né devono sottrarsi a ogni realtà sociale e all’integrazione sociale (cfr. DTF 144 I 159 consid. 4.4). Se si considera l'imparzialità, è determinante stabilire se una relazione stretta superi i limiti
E. 4.2.6 Tenuto conto del fatto che l’istante si limita a indicare che apparentemente ci sarebbe un «noto rapporto di amicizia» tra l’avvocato C._____ e il convenuto, senza esprimersi sulla natura e l’intensità di tale amicizia, senza aggiungere qualsivoglia dettaglio e senza sostenere tale affermazione con mezzi di prova, considerata poi la giurisprudenza appena citata e che segnatamente anche i giudici, nonostante il loro lavoro, hanno diritto a una vita sociale e all’integrazione sociale, la censura sarebbe in ogni caso, anche materialmente, da respingere. 5. In conclusione, nella misura in cui ammissibile, il ricorso è da respingere.
E. 5 / 12 un’istanza di ricusazione. Secondo la giurisprudenza esisterebbero tuttavia delle eccezioni laddove non ci si troverebbe di fronte a mere sviste e semplici errori d’interpretazione del diritto, bensì dinanzi a ripetute e manifeste violazioni del diritto pronunciate senza alcun approfondimento. Ci si dovrebbe chiedere, se con il suo precedente coinvolgimento (“Vorbefassung”), il convenuto si sarebbe già esposto in maniera tale da non poter più essere considerato imparziale, agendo con “Betriebs- blindheit”, che gli impedirebbe di giudicare le questioni in modo distaccato e neutrale.
E. 6 / 12 questione nel corso della sua prima valutazione (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1 con rinvii, 131 I 24 consid. 1.2, 114 Ia 50 consid. 3b, 3c, 3d).
E. 6.1 In considerazione dell’esito del procedimento, le spese processuali devono essere addebitate all’istante soccombente ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 LGA. Il tribunale ritiene, nel caso di specie, che una tassa di stato di CHF 1000.00 (più le spese di cancelleria) sia adeguata e giustificata.
E. 6.2 Alla Confederazione, al Cantone e ai Comuni, nonché alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 della VRG, di norma non viene riconosciuto alcun indennizzo processuale qualora prevalgano nell’ambito delle loro funzioni ufficiali. Nel caso in esame non vi è motivo di derogare
E. 7 / 12
E. 8 / 12 abbia come conseguenza che egli si debba poi ricusare sistematicamente, come ben nota il convenuto. Proprio per ovviare a eventuali errori e per dare la possibilità alle parti interessate di mettere alla prova le loro argomentazioni, il diritto svizzero garantisce sempre diverse istanze giudiziarie (“Instanzenzug”, cfr. anche art. 29a e 30 Cost.). Ritenuto quanto sopra e analizzati i criteri del Tribunale federale, non risulta necessaria la ricusazione del convenuto nella procedura VR1 26 21.
E. 9 / 12
E. 10 / 12 socialmente accettabili e, da un punto di vista oggettivo, sia adatta a influenzare il giudice nella sua decisione, dando così adito a un'apparenza di parzialità (cfr. DTF 139 I 121 consid. 5.1, 133 I 1 consid. 5.2). La semplice appartenenza comune a una grande associazione, una semplice conoscenza (per es. dai tempi degli studi) o il fatto di darsi del “tu” non sono di per sé sufficienti (cfr. 144 I 159 consid. 4.4, 138 I 1 consid. 2.4). Anche i semplici contatti professionali o collegiali, in assenza di altri indizi che facciano supporre una prevenzione, non costituiscono motivo per ritenere sussista un motivo di ricusazione (cfr. DTF 139 I 121 consid. 5.1 e 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B_851/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 4.2.2 con rinvii). Secondo la giurisprudenza, anche il fatto che un giudice si incontri regolarmente con degli amici – tra cui, ad esempio, l’avvocato di una parte ricorrente – per praticare attività sportive e cenare insieme non costituisce di per sé una circostanza che giustifichi in modo inderogabile la ricusazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_55/2015 del 17 agosto 2015 consid. 4.4 con rinvii). Il Tribunale federale ha invece ritenuto che sussisteva un’amicizia giustificante una ricusazione, tra un giudice e un rappresentante legale che, oltre a svolgere insieme le attività ufficiali, avevano partecipato ad attività ricreative comuni e avevano trascorso insieme ripetutamente le vacanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_55/2015 del 17 agosto 2015 consid. 4.5 segg.).
E. 11 / 12 a tale principio. Al convenuto, quale giudice presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, non sono da corrispondere ripetibili.
E. 12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 256.00 totale CHF 1’256.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [vie di diritto] 4. [Comunicazioni]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 31 agosto 2026 comunicata il 1° settembre 2026 N. d'incarto VR1 26 23 Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo Composizione Audétat, presidente Schupp, attuaria Parti A._____ istante contro B._____ convenuto Oggetto richiesta di ricusazione
2 / 12 Ritenuto in fatto: A. Con sentenza VR1 25 32 del 1° dicembre 2025 il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, prima camera (italofona) di diritto costituzionale e amministrativo, presieduta dal giudice unico B._____, respingeva, per quanto ricevibile, il ricorso di A._____. Il ricorso in sostanza verteva sull’accesso atti negato al ricorrente da parte dell’associazione convenuta presso la quale egli era stato impiegato. Quest’ultimo nel ricorso, tra le altre questioni, richiedeva ai rispettivi giudici del Tribunale d’appello di valutare la propria ricusazione nel caso sussistessero dei motivi per questa, segnatamente particolari rapporti di amicizia con membri del Consiglio direttivo o con la segretaria generale dell’associazione convenuta. Il presidente non entrava ulteriormente nel merito di tale questione, dato che riteneva che non era stata formulata una richiesta di ricusazione, ma si era solo reso attento il Tribunale al riguardo. B. Con ricorso del 14 febbraio 2026 e ulteriore scritto del 24 febbraio 2026, A._____ impugnava la sentenza cantonale VR1 25 32 dinanzi al Tribunale federale, chiedendone in via principale l’annullamento e il rinvio della causa al Tribunale cantonale per nuovo giudizio. Con sentenza 1C_109/2026 del 6 maggio 2026 il Tribunale federale accoglieva il ricorso nella misura in cui ritenuto ammissibile, annullava la sentenza cantonale e rinviava la causa a codesto Tribunale per nuovo giudizio. C. A._____ (di seguito: istante) presentava al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, in data 26 maggio 2026, una domanda di ricusazione riguardante la procedura VR1 25 32, concernente il giudice e presidente della prima camera italofona di diritto costituzionale e amministrativo B._____, ritenendolo non idoneo a partecipare al nuovo giudizio sulla causa. D. Con presa di posizione del 3 giugno 2026 il giudice B._____ (di seguito: convenuto) richiedeva in via principale di dichiarare l’istanza come irricevibile e in via eventuale di respingerla. E. L’istante si esprimeva con replica dell’11 giugno 2026, riconfermando i suoi petiti e approfondendo le sue argomentazioni. Considerando in diritto: 1.1. Oggetto della presente procedura è la domanda di ricusazione presentata in questa procedura VR1 26 23 dall’istante nei confronti del convenuto in qualità di potenziale giudice nel procedimento principale VR1 26 21, precedentemente
3 / 12 trattato col numero VR1 25 32, nel quale il convenuto aveva agito quale giudice unico e presidente. Il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, quale istanza competente per giudicare della domanda di ricusazione, decide sulle richieste di ricusazione nei procedimenti amministrativi in veste di giudice unico (art. 6b cpv. 3 e art. 6c cpv. 1 lett. a bis LGA [CSC 370.100]; cfr. Botschaft der Regierung an den Grossen Rat zur Justizreform 3, Heft Nr. 14/2021-2022, pag. 931, 1046). 1.2. La tempestività (“entro dieci giorni dal momento in cui ne hanno preso atto”, art. 6b cpv. 3 LGA, cfr. act. B.1) e la legittimazione dell’istante per quanto riguarda la censura che verte sul motivo di ricusazione di cui all’art. 6a cpv. 1 lett. f LGA sono date (art. 6b cpv. 3 LGA), in quanto solo con la ricezione della decisione del Tribunale federale 1C_109/2026 in data 22 maggio 2026 l’istante poteva formulare tale domanda di ricusazione. La forma dell’istanza (art. 6b cpv. 3 e art. 38 LGA) non dà adito a critiche. Al contrario la seconda censura che verte sul motivo di ricusazione di cui all’art. 6a cpv. 1 lett. b LGA è da considerare come tardiva, in quanto l’istante era già a conoscenza di tale potenziale motivo di ricusazione durante la precedente procedura VR1 25 32 (la quale, come è noto, è stata sostituita dall’attuale procedura VR1 26 21 in seguito alla cassazione da parte del Tribunale federale della sentenza VR1 25 32 del 1° dicembre 2025) e avrebbe quindi dovuto fare valere tale motivo in tale sede. Ne consegue che tale censura è inammissibile in quanto tardiva e verrà solo brevemente trattata a titolo abbondanziale. 2. Controverso è se sia dato un motivo di ricusazione nella persona del convenuto ai sensi dell’art. 6a LGA, per quanto riguarda la nuova sentenza da esperire nella procedura VR1 26 21, in seguito alla cassazione della sentenza VR1 25 32, operata dal Tribunale federale per mezzo della sentenza 1C_109/2026 del 6 maggio 2026. 3. L’art. 191c Cost. stabilisce inequivocabilmente, che le autorità giudiziarie, nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, sono indipendenti e soggette esclusivamente alla legge. Le persone incaricate di prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano, ai sensi dell’art. 6a LGA, d’ufficio o su richiesta, qualora sussista uno dei motivi di ricusazione di cui al cpv. 1 lett. a-e, oppure qualora, in base ad altre circostanze, appaiano prevenute (art. 6a cpv. 1 lett. f LGA). L’art. 6a LGA garantisce il diritto di ricusare un giudice che si trovi in una situazione di conflitto di interessi nella stessa misura prevista dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 cpv. 1 CEDU. Ai sensi dei due articoli, ogni persona ha diritto che la propria causa venga giudicata da un giudice imparziale, non prevenuto e obiettivo, senza l’influenza di circostanze estranee alla causa. La garanzia del giudice costituzionale è violata qualora, da un punto di vista oggettivo, sussistano circostanze suscettibili
4 / 12 di giustificare l’apparenza di una sua prevenzione e far sorgere il rischio di parzialità. Secondo la giurisprudenza, si presume l’esistenza di parzialità e di prevenzione in questo senso, qualora sussistano circostanze che, da un punto di vista oggettivo, risultino atte a suscitare diffidenza nell’imparzialità di un membro del collegio giudicante. Tali circostanze possono avere origine da un determinato comportamento della persona in questione o da determinate circostanze esterne di natura funzionale e organizzativa. Non è necessario che la persona sia effettivamente prevenuta, è sufficiente che vi sia l’apparenza oggettivamente giustificata (cfr. DTF 147 I 173 consid. 5.1, 142 III 732 consid. 3.3, 141 IV 178 consid. 3.2.1, 140 I 326 consid. 5.1 e 140 I 240 consid. 2.2 tutte con rinvii). L'art. 30 cpv. 1 Cost. mira a contribuire, nel singolo caso, alla trasparenza necessaria per la procedura e rendere possibile così una sentenza corretta e giusta (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_249/2025 del 6 novembre 2025 consid. 5.2 con rinvii). 4.1. Motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lett. f LGA (“altri motivi”) 4.1.1. L’istante ritiene che il Tribunale federale nella sentenza 1C_109/2026 avrebbe accertato che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo manifestamente insostenibile degli articoli di legge, la cui portata sarebbe stata giudicata risultante in modo chiaro dai testi legislativi, incorrendo così due volte nell’arbitrio, ciò che per l’istante non sarebbe comprensibile. L’istante aggiunge che il convenuto avrebbe inoltre omesso di applicare d’ufficio degli articoli. Il Tribunale federale avrebbe accertato che il Tribunale d’appello si sarebbe scostato dalla propria giurisprudenza, senza però invocare un cambiamento intervenuto nel frattempo. Inoltre l’istante ritiene che il convenuto avrebbe ripartito le spese giudiziarie in modo arbitrario, nonché sarebbe mancata la proporzionalità nel fissarne l’ammontare; infatti la decisione sarebbe stata identica a quella con motivazione breve ma le spese sarebbero risultate raddoppiate, sebbene il “prezzo di base” sarebbe già stato insolitamente alto. L’istante ritiene poi che la sentenza VR1 25 32 avrebbe presentato gravi errori di applicazione del diritto, di interpretazione del petito e di rilevamento della fattispecie. Le crasse e ripetute violazioni del diritto costituzionale accertate dal Tribunale federale non potrebbero essere semplici sviste o errori interpretativi, ma sarebbero da supporre quali intenzionali. Oltre ai rapporti di amicizia e conoscenza, tali crasse e ripetute violazioni citate renderebbero il convenuto non idoneo a partecipare al nuovo giudizio sulla causa. Solo nella replica l’istante aggiunge che l’annullamento di una decisione da parte dell’istanza superiore non comporterebbe in modo sistematico un’apparenza di prevenzione da parte dell’autorità inferiore e non giustificherebbe perciò di regola
5 / 12 un’istanza di ricusazione. Secondo la giurisprudenza esisterebbero tuttavia delle eccezioni laddove non ci si troverebbe di fronte a mere sviste e semplici errori d’interpretazione del diritto, bensì dinanzi a ripetute e manifeste violazioni del diritto pronunciate senza alcun approfondimento. Ci si dovrebbe chiedere, se con il suo precedente coinvolgimento (“Vorbefassung”), il convenuto si sarebbe già esposto in maniera tale da non poter più essere considerato imparziale, agendo con “Betriebs- blindheit”, che gli impedirebbe di giudicare le questioni in modo distaccato e neutrale. 4.1.2. Il convenuto ritiene nella presa di posizione che la circostanza che un tribunale superiore annulli una sentenza dell’istanza inferiore non potrebbe comportare sistematicamente che presso quest’ultima vi siano elementi idonei a suscitare l’apparenza di una prevenzione; altrimenti sussisterebbe un obbligo di ricusazione incondizionato da parte del corpo giudicante. Secondo il convenuto l’istante gli rimprovererebbe diverse violazioni, senza fornire alcuna prova in tal senso e non renderebbe plausibile la presenza di fatti determinanti un obbligo di ricusazione (vedi accenno alle “crasse e ripetute violazioni” che lo renderebbero “non idoneo”). Le lamentele dell’istante sarebbero pertanto in ogni caso infondate e l’istanza andrebbe respinta. 4.1.3. Nelle parti può sorgere un certo timore di parzialità, e di conseguenza, diffidenza nei confronti del tribunale, qualora singoli membri del tribunale si siano già occupati una volta in un procedimento precedente della specifica controversia (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1). Nel caso di una partecipazione di un giudice a più fasi di uno stesso procedimento, si pone la domanda se un giudice, grazie alla sua collaborazione alle decisioni precedenti, si sia già espresso su determinati punti in una misura tale, che non lo facciano più apparire imparziale e, di conseguenza, non facciano più apparire la procedura aperta (cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.4, 126 I 68 consid. 3c). Il Tribunale federale ha elaborato diversi criteri per valutare se, concretamente, una persona che abbia partecipato a più fasi di uno stesso procedimento, debba ricusarsi. Occorre tenere conto, in particolare, in quali circostanze di fatto e procedurali la persona più volte incaricata si sia occupata in precedenza della questione, quali domande debbano essere risolte nelle singole fasi del procedimento e in che misura siano simili o correlate tra loro. Occorre inoltre considerare l’ampiezza del margine di apprezzamento nella valutazione delle questioni giuridiche che si pongono nelle due fasi e, se del caso, l’importanza della rispettiva decisione per l’ulteriore svolgimento della procedura. Determinante è infine, con quale fermezza si sia espresso il giudice in merito alle domande in
6 / 12 questione nel corso della sua prima valutazione (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1 con rinvii, 131 I 24 consid. 1.2, 114 Ia 50 consid. 3b, 3c, 3d). 4.1.4. L'organizzazione della giustizia cantonale può comportare che una persona sia chiamata a occuparsi più volte della stessa controversia. Un procedimento conforme allo stato di diritto presuppone di norma che un giudice emetta provvedimenti procedurali già prima della decisione di merito vera e propria (per es. decisione relativa al patrocinio gratuito, decisione sulle misure cautelari, disposizione di atti istruttori; cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.6; sentenza del Tribunale federale 8C_555/2007 del 31 luglio 2008 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza, la partecipazione a una decisione incidentale in materia di misure cautelari non è di per sé sufficiente, per far sorgere l’apparenza di prevenzione nel successivo procedimento principale (cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.6; sentenza del Tribunale federale 1C_659/2021 dell’11 luglio 2023 consid. 2.2 con rinvii). Inoltre il Tribunale federale ha già giudicato, che se una sentenza è stata annullata in sede di appello, il giudice non è considerato prevenuto nel nuovo procedimento dell’istanza inferiore a causa della sua precedente partecipazione al procedimento (cfr. DTF 114 1A 50 consid. 3d, 113 Ia 408 consid. 2, vedi anche sentenze del Tribunale federale 4F_27/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 1.3, 4F_18/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 1.4). Il Tribunale federale ha inoltre escluso qualsiasi prevenzione nel caso di un giudice che aveva respinto la richiesta di gratuito patrocinio, perché riteneva che le pretese fossero prive di probabilità di successo (cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.7 con rinvii). In altre parole, nel valutare un’istanza procedurale, il giudice deve aver già adottato una posizione tale da non essere più aperto a una diversa valutazione della situazione di fatto e di diritto e così che non possa più essere considerato aperto l’esito del procedimento (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.1, 131 I 113 consid. 3.4 con rinvii, 131 I 24 consid. 1.2). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito, che non entra in merito a richieste di ricusazione motivate in modo inappropriato o di natura querulatoria e quindi inammissibili, specialmente quelle motivate esclusivamente con la partecipazione a una precedente decisione negativa (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_264/2022 del 23 giugno 2022 consid. 2, 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.2). 4.1.5. Non è possibile stabilire generalmente se sussista una prevenzione preliminare inammissibile di un giudice tale da pregiudicare l’esito del procedimento; occorre piuttosto valutare singolarmente, alla luce di tutte le circostanze di fatto e procedurali, se la questione giuridica da decidere nel caso concreto risulti ancora aperta nonostante sia già stata oggetto di un precedente esame (cfr. DTF 133 I 89 consid. 3.2, 131 I 113 consid. 3.4, 126 I 68 consid. 3c).
7 / 12 4.1.6. Basandosi sulle sentenze del Tribunale federale appena citate, appare generalmente lecito che, in seguito alla cassazione da parte del Tribunale federale della precedente sentenza VR1 25 32 (sfociata nella nuova procedura VR1 26 21), il convenuto possa nuovamente operare come giudice nella procedura VR1 26 21. In effetti il Tribunale federale ha già giudicato che se una sentenza è stata annullata in sede di appello, il giudice non è considerato prevenuto nel nuovo procedimento di primo grado a causa della sua precedente partecipazione al procedimento (cfr. tra le altre DTF 114 1A 50 consid. 3d). Volendo valutare individualmente la fattispecie, occorre stabilire se la questione giuridica risulti concretamente ancora aperta nonostante sia già stata oggetto di un precedente esame, quindi se il giudice si sia già espresso su determinati punti in una misura tale, da non apparire più imparziale. Per poter statuire in merito a ciò, occorre fare capo ai sopracitati criteri elaborati dal Tribunale federale. 4.1.7. Tenendo conto delle circostanze di fatto e procedurali, non risulta insolito, che a livello cantonale, un giudice, in particolare se di lingua italiana (vista l’incidenza più bassa di casi e quindi il minor numero di persone italofone impiegate), possa essere chiamato a giudicare ancora sulla stessa fattispecie in seguito a una decisione di cassazione. Tale costellazione può risultare anche abbastanza frequente e, tenuto conto delle già acquisite conoscenze del dossier da parte del giudice, in tal caso l’efficienza procedurale prevarrebbe in maniera positiva, anche per le parti coinvolte. Vero è che nel caso concreto (VR1 26 21), codesto Tribunale ha da esprimersi nuovamente in merito a determinati argomenti già tematizzati nella sentenza VR1 25 32. D’altronde in questo caso, è da sottolineare in modo positivo che, se il convenuto si dovesse chinare una seconda volta sulla fattispecie, vista la decisione di cassazione dell’istanza superiore, egli avrebbe già un quadro giuridico da seguire. Quindi il rischio di incorrere in una decisione illecita sarebbe praticamente inesistente, in quanto il margine di apprezzamento risulterebbe ridotto. Infine è da notare che, visto che il convenuto nella sentenza VR1 25 32 spesso non si è del tutto espresso o si espresso in maniera succinta (cfr. “succintamente addotto”, “ha lasciato indecisa la questione”, “senza confrontarsi con la portata dell’art. […]” cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_109/2026 del 6 maggio 2026 consid. 5.3.3 e 5.3.4), non risulta che egli si sia espresso né con particolare fermezza, né in maniera così approfondita da rendere difficile una nuova diversa analisi materiale. Quindi anche in tal senso non risulta esserci un particolare pericolo per l’apparenza di una sua prevenzione e per il rischio di parzialità. Infine va ricordato che anche un giudice, in quanto dispone di un margine d’apprezzamento, può esprimere un giudizio con il quale l’istanza superiore non sarà d’accordo (o che reputi addirittura arbitrario), senza che ciò
8 / 12 abbia come conseguenza che egli si debba poi ricusare sistematicamente, come ben nota il convenuto. Proprio per ovviare a eventuali errori e per dare la possibilità alle parti interessate di mettere alla prova le loro argomentazioni, il diritto svizzero garantisce sempre diverse istanze giudiziarie (“Instanzenzug”, cfr. anche art. 29a e 30 Cost.). Ritenuto quanto sopra e analizzati i criteri del Tribunale federale, non risulta necessaria la ricusazione del convenuto nella procedura VR1 26 21. 4.1.8. L’istante dal canto suo apporta diversi argomenti. Egli ritiene che il convenuto avrebbe ripartito le spese giudiziarie in modo arbitrario nonché sarebbe mancata la proporzionalità nel fissarne l’ammontare. Si sottolinea che anche in tal caso il giudice incaricato ha un ampio margine di apprezzamento (cfr. art. 72, 73 e 75 LGA). Inoltre l’istante al riguardo non apporta degli argomenti giuridici precisi, motivo per cui non risulta dato commentare le spese allocate dal convenuto nella sentenza VR1 25 32 (e tali spese non sono state commentate nella sentenza del Tribunale federale 1C_109/2026 del 6 maggio 2026 consid. 6). L’argomento avanzato non comporta di per sé un motivo di ricusazione. L’istante ritiene poi che la sentenza VR1 25 32 avrebbe presentato gravi errori di applicazione del diritto, di interpretazione del petito e di rilevamento della fattispecie. Non è dato sapere a cosa si riferisce esattamente l’istante, in quanto egli non specifica maggiormente, motivo per cui non si commenta ulteriormente tale lamentela. Lo stesso vale per le supposte violazioni intenzionali del diritto costituzionale da parte del convenuto (vedi “crasse e ripetute violazioni” che lo renderebbero “non idoneo”). Ci si riallaccia a quanto ritenuto dal convenuto al riguardo, il quale ritiene che l’istante non fornirebbe alcuna prova in tal senso e men che meno a sostegno di una ricusazione. Si ricorda a titolo generale che ogni giudice è diverso: ha il suo vissuto, appartiene a un partito politico, ha le sue passioni e passatempi, ha un suo luogo di provenienza, parla una determinata lingua, ecc. Tale vissuto differente può (giustamente) influire nel giudizio di una fattispecie laddove c’è margine di apprezzamento e non costituisce sicuramente un motivo di ricusazione. Infine rettamente il convenuto sostiene che l’annullamento di una decisione da parte dell’istanza superiore non comporta in modo sistematico che presso l’istanza inferiore vi siano elementi idonei a suscitare l’apparenza di una prevenzione e non giustifica perciò un’istanza di ricusazione. 4.1.9. In ragione di quanto sopra esposto, non risulta dato un motivo di ricusazione a carico del convenuto ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lit. f LGA per la procedura VR1 26
21. Di conseguenza, la richiesta di ricusazione basata sull’articolo citato deve essere respinta. 4.2. Motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lett. b LGA (rapporti di amicizia o di inimicizia)
9 / 12 4.2.1. L’istante ritiene nel ricorso che il convenuto avrebbe un noto rapporto di amicizia con l’avv. C._____ di D._____, membro del Consiglio direttivo dell’associazione convenuta nella procedura VR1 25 32, ora procedura VR1 26 21. Inoltre il convenuto conoscerebbe di persona anche l’istante, sebbene non ci sarebbe inimicizia. Egli nella replica specifica che i due rapporti personali citati sarebbero da ritenere quali ulteriori motivi di plausibilità di una (apparente) prevenzione. 4.2.2. Il convenuto, richiamando la sentenza VR1 25 32, sottolinea che in tale procedura l’istante non avrebbe formulato una richiesta di ricusazione (riguardante i particolari rapporti di amicizia) che ossequiasse ai requisiti dell’art. 6b cpv. 3 LGA e per conseguenza la qui trattata istanza sarebbe tardiva e irricevibile. L’asserita circostanza che vi sarebbe un noto rapporto di amicizia con l’avv. C._____, non sarebbe sufficiente per ritenere la presenza di motivi di ricusazione ai sensi dell’art. 6a cvp. 1 lett. b LGA. Tale articolo esigerebbe un particolare rapporto di amicizia, qui non dato. Le lamentele generiche dell’istante sarebbero in ogni caso infondate. 4.2.3. Si sottolinea che l’analisi della censura in questione è esperita a titolo puramente abbondanziale, in quanto un tale motivo di ricusazione avrebbe dovuto già essere fatto valere in corso di procedura VR1 25 32 ed è quindi in questa procedura da considerare tardivo. 4.2.4. L’art. 6a cpv. 1 lett. b LGA prevede che le persone che devono prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano d'ufficio o su richiesta in procedure nelle quali hanno rapporti particolari di amicizia o di inimicizia con una parte o un danneggiato o con un'altra persona interessata dal procedimento. Circostanze particolari, per esempio per quanto riguarda il rapporto tra un giudice e un rappresentante di una parte, che possano giustificare l’apparenza oggettiva di parzialità del primo e comportarne la ricusazione, possono riferirsi sia a un rapporto particolarmente amichevole sia a uno particolarmente ostile. Secondo la giurisprudenza, in tali circostanze si può tuttavia presumere un pregiudizio del giudice solo con cautela e in presenza di circostanze particolari. Una tale parzialità sussiste, quando l’intensità e la qualità della relazione contestata si discostano da quanto socialmente accettato, come ad esempio in presenza di cameratismo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_408/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 2.1 con rinvii). 4.2.5. I giudici non possono né devono sottrarsi a ogni realtà sociale e all’integrazione sociale (cfr. DTF 144 I 159 consid. 4.4). Se si considera l'imparzialità, è determinante stabilire se una relazione stretta superi i limiti
10 / 12 socialmente accettabili e, da un punto di vista oggettivo, sia adatta a influenzare il giudice nella sua decisione, dando così adito a un'apparenza di parzialità (cfr. DTF 139 I 121 consid. 5.1, 133 I 1 consid. 5.2). La semplice appartenenza comune a una grande associazione, una semplice conoscenza (per es. dai tempi degli studi) o il fatto di darsi del “tu” non sono di per sé sufficienti (cfr. 144 I 159 consid. 4.4, 138 I 1 consid. 2.4). Anche i semplici contatti professionali o collegiali, in assenza di altri indizi che facciano supporre una prevenzione, non costituiscono motivo per ritenere sussista un motivo di ricusazione (cfr. DTF 139 I 121 consid. 5.1 e 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B_851/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 4.2.2 con rinvii). Secondo la giurisprudenza, anche il fatto che un giudice si incontri regolarmente con degli amici – tra cui, ad esempio, l’avvocato di una parte ricorrente – per praticare attività sportive e cenare insieme non costituisce di per sé una circostanza che giustifichi in modo inderogabile la ricusazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_55/2015 del 17 agosto 2015 consid. 4.4 con rinvii). Il Tribunale federale ha invece ritenuto che sussisteva un’amicizia giustificante una ricusazione, tra un giudice e un rappresentante legale che, oltre a svolgere insieme le attività ufficiali, avevano partecipato ad attività ricreative comuni e avevano trascorso insieme ripetutamente le vacanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_55/2015 del 17 agosto 2015 consid. 4.5 segg.). 4.2.6. Tenuto conto del fatto che l’istante si limita a indicare che apparentemente ci sarebbe un «noto rapporto di amicizia» tra l’avvocato C._____ e il convenuto, senza esprimersi sulla natura e l’intensità di tale amicizia, senza aggiungere qualsivoglia dettaglio e senza sostenere tale affermazione con mezzi di prova, considerata poi la giurisprudenza appena citata e che segnatamente anche i giudici, nonostante il loro lavoro, hanno diritto a una vita sociale e all’integrazione sociale, la censura sarebbe in ogni caso, anche materialmente, da respingere. 5. In conclusione, nella misura in cui ammissibile, il ricorso è da respingere. 6.1. In considerazione dell’esito del procedimento, le spese processuali devono essere addebitate all’istante soccombente ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 LGA. Il tribunale ritiene, nel caso di specie, che una tassa di stato di CHF 1000.00 (più le spese di cancelleria) sia adeguata e giustificata. 6.2. Alla Confederazione, al Cantone e ai Comuni, nonché alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 78 cpv. 2 della VRG, di norma non viene riconosciuto alcun indennizzo processuale qualora prevalgano nell’ambito delle loro funzioni ufficiali. Nel caso in esame non vi è motivo di derogare
11 / 12 a tale principio. Al convenuto, quale giudice presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, non sono da corrispondere ripetibili.
12 / 12 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate le seguenti spese processuali: – una tassa di Stato di CHF 1’000.00 – e le spese di cancelleria di CHF 256.00 totale CHF 1’256.00 Tali spese sono poste a carico di A._____. 3. [vie di diritto] 4. [Comunicazioni]